Si avvisano i gentili utenti che
Il giorno 10.11.2021 è entrata in vigore la legge 156 del 09.11.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 il 09 novembre stesso -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121
, che prevede le seguenti modifiche e integrazioni al Codice della Strada:
- Art 10 c2 let b:
abbassa il limite della massa complessiva a pieno carico a 86t
, introducendo un ulteriore limite tecnico, ossia quello che
almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di
veicoli eccezionali.
Con la pubblicazione della Legge 17 Dicembre 2021, n. 215 (scarica_estratto_L_215_2021.pdf) si è ripristinato il trasporto fino a 108t rispetto alle 86t
previste dalla Legge 9 Novembre 2021, n. 156, con complessi di veicoli a otto assi per
blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi,
apparecchiature complesse per l'edilizia, coils e laminati grezzi.
- Art 61 c2: aumenta la lunghezza regolare degli autoarticolati (trattore +
semirimorchio)
specificatamente certificati e finalizzati al trasporto intermodale
(strada-rotaia e strada-mare) a 18,75 m,
ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o
delle unità di carico ivi caricate. Restano ferme le disposizioni per tutti
gli altri complessi di veicoli lunghi 16,50 m.
- Art 105 c 1, prevede una
lunghezza regolare fino a 18.75m per tutti i convogli agricoli
. Oltre tale misura, il convoglio deve essere autorizzato come Trasporto
Eccezionale ai sensi dell’art 104 c 8 del CdS.
- Modifica alla legge 474/2021 sulla circolazione in prova dei veicoli, deroga dall’obbligo di
revisione stabilito dall’art 80 del CdS, senza incorrere nella violazione
del c 14 di detto articolo (omessa revisione), salvo la violazione delle
prescrizioni indicate sull’autorizzazione della targa prova, con
l’eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice e
l’applicazione della sanzione prevista dall’art 98 c 3 del CdS.
Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio dei Trasporti Eccezionali.